957.1 Federal Act of 3 October 2008 on Intermediated Securities (Federal Intermediated Securities Act, FISA)

957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo)

Art. 15 Instructions

1 A custodian shall carry out the account holder's instructions to dispose of intermediated securities pursuant to the contract between both parties.

2 The custodian shall not be obliged or entitled to verify the legal grounds for the instruction.

3 The account holder may revoke an instruction until the point in time provided in the contract with the custodian or in the applicable rules of the securities clearing and settlement system. An instruction shall in any case become irrevocable once the custodian has debited the account holder's securities account.

Art. 15 Istruzioni

1 L’ente di custodia è obbligato, in conformità del contratto con il titolare del conto, a eseguire le istruzioni di quest’ultimo concernenti la facoltà di disporre dei titoli contabili.

2 L’ente di custodia non ha né il diritto né l’obbligo di verificare il motivo giuridico delle istruzioni.

3 Il titolare del conto può revocare le istruzioni fino al momento fissato nel contratto con l’ente di custodia o nelle regole applicabili di un sistema di conteggio e di gestione delle operazioni su titoli. Non appena l’ente di custodia ha operato l’addebito sul conto titoli, la relativa istruzione è in ogni caso irrevocabile.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.