FINMA may make the granting of authorisation to establish a branch of a foreign financial institution additionally contingent upon a guarantee of reciprocity with the states in which the foreign financial institution or the foreigners with qualified participations have their place of residence or registered office.
La FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione per l’istituzione di una succursale di un istituto finanziario estero alla garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede detto istituto o gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.