A manager of collective assets shall give advance notice of the assumption of its rights and obligations by another manager of collective assets to the relevant supervisory authority for the collective investment scheme or occupational pension scheme.
Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l’assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all’autorità competente per la vigilanza dell’investimento collettivo di capitale o dell’istituto di previdenza.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.