1 The financial institution and the persons responsible for its administration and management must provide a guarantee of irreproachable business conduct.
2 Moreover, the persons responsible for the administration and management of the financial institution must enjoy a good reputation and have the specialist qualifications required for their functions.
3 Qualified participants in a financial institution must also enjoy a good reputation and ensure that their influence is not detrimental to prudent and sound business activity.
4 Persons who directly or indirectly hold at least 10% of the share capital or votes or who can significantly influence its business activity in another manner are deemed to be qualified participants in a financial institution.
5 Each person must notify FINMA before directly or indirectly acquiring or disposing of a qualified participation in accordance with paragraph 4 in a financial institution. This mandatory notification also applies if a qualified participation is increased or reduced in such a way as to reach, exceed or fall below the thresholds of 20%, 33% or 50% of the share capital or votes.
6 The financial institution shall notify FINMA of the persons who meet the conditions of paragraph 5 as soon as it becomes aware of the same.
7 Portfolio managers and trustees are exempt from the requirements of paragraphs 5 and 6.
8 Qualified participants in portfolio managers and trustees are permitted to perform management duties
1 L’istituto finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.
2 Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’istituto finanziario devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida.
4 Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un istituto finanziario s’intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente allo stesso con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività.
5 Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un istituto finanziario, deve previamente comunicarlo alla FINMA. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche se una partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta in modo tale da raggiungere, superare o scendere al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.
6 L’istituto finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia.
7 I capoversi 5 e 6 non si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee.
8 Chi detiene una partecipazione qualificata in un gestore patrimoniale o trustee può esercitarne la gestione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.