1 The tangible and intangible assets of the company shareholders of a SICAV must be valued at acquisition or production cost less any economically necessary depreciation.
2 The valuation principles for the tangible and intangible assets must be disclosed under additional information. If they are amended, the restated data for the previous year must also be disclosed for information purposes.
3 The other assets of a SICAV shall be valued in accordance with Articles 84 to 86.
1 Gli attivi fissi materiali e immateriali degli azionisti imprenditori di una SICAV devono essere valutati al prezzo di acquisto o al costo di fabbricazione, dedotti gli ammortamenti economicamente necessari.
2 I principi di valutazione degli attivi fissi materiali e immateriali devono essere pubblicati nella rubrica delle informazioni supplementari. Se sono modificati, devono inoltre essere forniti, per informazione, dati adattati per l’anno precedente.
3 Il patrimonio restante della SICAV è valutato conformemente agli articoli 84–86.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.