951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

951.312 Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

Art. 11 Principles

1 The fund management company or SICAV may conclude repurchase agreements in its own name and for its own account with a counterparty («principal»).

2 It may appoint an intermediary to conclude repurchase agreements with a counterparty either indirectly on a fiduciary basis («agent») or directly («finder»), in accordance with the provisions of this section.

3 The fund management company or SICAV shall conclude a standardised framework agreement governing repurchase agreements with each counterparty or intermediary in accordance with Article 17.

Art. 11 Principi

1 La direzione del fondo o la SICAV può concludere, a proprio nome e per proprio conto, operazioni pensionistiche con una controparte («principal»).

2 Può altresì incaricare un intermediario di eseguire operazioni pensionistiche con una controparte, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent») sia in quanto rappresentante diretto («finder»), purché siano osservate le disposizioni della presente sezione.

3 La direzione del fondo o la SICAV conclude con ogni controparte e con ogni intermediario un contratto quadro standardizzato a norma dell’articolo 17 sulle operazioni pensionistiche.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.