1 In the event of theft, loss or destruction of a certification of origin, the exporter may request that the certification office issue a duplicate.
2 The duplicate shall be marked «Duplikat», «Duplicata» or «Duplicato» and shall contain the number and issue date of the original document. The mark may in addition be added in another language as well.
1 In caso di furto, smarrimento o distruzione di una prova documentale l’esportatore può richiedere all’ufficio emittente il rilascio di un duplicato.
2 Il duplicato riporta l’annotazione «Duplicato», «Duplikat» o «Duplicata» nonché il numero e la data di emissione dell’originale. In aggiunta, l’annotazione può anche essere riportata in un’altra lingua.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.