1 Certifications of origin shall be issued on application.
2 If the applicant is a business, it must be listed in the commercial register.
3 The certificate of origin shall not be issued if the applicant fails to pay the specified charge or fails to provide any guarantee for this.
1 Le prove documentali vengono rilasciate su richiesta.
2 Se il richiedente è un’impresa, esso deve essere iscritto nel registro di commercio.
3 La prova documentale non viene emessa se il richiedente non ha corrisposto l’emolumento previsto o non offre garanzie per il pagamento.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.