1 The responsible authorities of the Federal Administration may process personal data provided this is necessary for the enforcement of this Act and of ordinances in terms of Article 2 paragraph 3.
2 They may only process particularly sensitive personal data in the event that such data is relevant to proceedings or sanctions under the administrative or criminal law. No other particularly sensitive personal data may be processed unless such processing is essential for the handling of the case in question.
1 Le autorità federali competenti possono trattare dati personali nella misura in cui è necessario per l’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3.
2 Esse possono trattare dati personali degni di particolare protezione solo se tali dati concernono sanzioni e procedimenti amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo se è indispensabile per la trattazione di un singolo caso.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.