The Federal Council may after consulting the business and consumer organisations concerned regulate the declaration procedure by ordinance if:
Il Consiglio federale, sentite le organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori, può disciplinare la dichiarazione mediante ordinanza se:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.