1 Notice shall be given of each registered responsibility mark in the Swiss Official Gazette of Commerce.
2 The notice shall include the control number, a reproduction of the mark, the owner’s details and the date of registration.
3 In the case of collective responsibility marks, the numbers of the individual participants shall also be published.
4 Modifications and deletions shall also be published.
1 Ogni marchio registrato è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
2 La pubblicazione comprende il numero di controllo, la riproduzione del marchio, i dati relativi al titolare, nonché la data della registrazione.
3 La pubblicazione dei marchi collettivi deve inoltre contenere i numeri degli aventi diritto.
4 Vengono parimenti pubblicate modificazioni e radiazioni.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.