941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP)

Art. 7

1 Cantonal Assay Offices are those established by a canton or by the communes or business associations authorised by a canton to do so. Where a canton authorises a commune or a business association to establish an Assay Office, it has the duty to supervise the general management thereof. The Central Office is solely authorised to supervise the technical activities of the Assay Office and to issue technical directives concerning implementation of the Act and its Ordinances.

2 Prior to the establishment of an Assay Office, a draft of the Office’s organisational by-laws must be presented to the Federal Department of Finance by way of the cantonal government. If the Assay Office is not established by the canton itself, details must be given on the procurement of the working capital required. The canton shall appoint a supervisory board for each Assay Office. A representative of the Central Office must sit on each supervisory board.

3 The Assay Office may not commence operations until its establishment has been approved by the Federal Department of Finance.

4 The set-up and operating expenses of cantonal Assay Offices are borne by the establishing canton, communes or associations. The canton shall be liable for any deficit in operating expenses that may occur if the commune or association that set up the Assay Office is not in a position to cover it.

Art. 7

1 Per uffici cantonali di controllo s’intendono gli uffici istituiti da un Cantone o, col suo consenso, dai Comuni o dalle associazioni economiche interessate. Quando un Cantone autorizza un Comune o un’associazione economica a istituire un ufficio di controllo, esso ha l’obbligo di sorvegliarne la gestione generale. Solo l’Ufficio centrale è competente a sorvegliare l’attività tecnica degli uffici di controllo e dare istruzioni per ciò che concerne l’esecuzione della legge e de’suoi regolamenti.

2 Prima dell’istituzione d’un ufficio di controllo, un progetto di statuto organico dell’ufficio dev’essere sottoposto al Dipartimento federale delle finanze pel tramite del Governo cantonale interessato. Se l’ufficio non è istituito dal Cantone stesso, s’indicherà come s’intendono assicurare i mezzi necessari al suo esercizio. Il Cantone costituisce una commissione di vigilanza per ogni ufficio. In ciascuna di queste commissioni sarà riservato un seggio a un rappresentante dell’Ufficio centrale.

3 L’ufficio di controllo non può cominciare la sua attività se non quando la sua istituzione è stata approvata dal Dipartimento.

4 Le spese d’istituzione e d’esercizio degli uffici cantonali di controllo sono a carico del Cantone, del Comune o delle associazioni che li hanno istituiti. Il Cantone risponde del disavanzo d’esercizio a cui il Comune o le associazioni che hanno istituito l’ufficio non fossero in grado di sopperire.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.