1 With plated articles, the precious metal layer must be applied by a mechanical, electroplating, chemical or physical method at least on the surface that determines the article’s appearance or function.
2 The precious metal layer must be of the thickness prescribed in Annex 1 to the Act over the entire surface in accordance with paragraph 1, with the exception of those points that cannot be touched by a sphere measuring 5 mm in diameter.
3 A «coiffe or» within the meaning of Annex 1 to the Act is a gold cap at least 200 microns thick that is inseparably attached to watch-cases and additional parts, specifically watch straps.
4 The permissible minimum tolerance for the thickness of the precious metal layer is 20 percent.
5 The mean fineness of the precious metal coating must not fall below the minimum fineness in accordance with Annex 1 to the Act.
6 The Central Office shall determine the test and measurement method to be used.
1 Lo strato di metallo prezioso dei lavori placcati deve essere applicato, mediante un procedimento meccanico, galvanico, chimico o fisico, almeno sulla parte della superficie che è essenziale per l’aspetto o la funzione del lavoro.
2 Lo spessore dello strato di metallo prezioso prescritto nell’allegato 1 della legge deve essere presente su tutta la superficie di cui al capoverso 1, ad eccezione delle parti che non possono essere toccate da una sfera di 5 mm di diametro.
3 Per «coiffe or» ai sensi dell’allegato 1 della legge s’intende un rivestimento d’oro di almeno 200 micron di spessore, applicato in modo indissolubile sulle casse d’orologio e le loro parti complementari, segnatamente i cinturini.
4 La tolleranza negativa per quanto concerne lo spessore dello strato di metallo prezioso ammonta al 20 per cento.
5 Il titolo medio del rivestimento di metallo prezioso non può essere inferiore al titolo minimo di cui all’allegato 1 della legge.
6 L’Ufficio centrale determina i metodi di saggio e di misurazione applicabili.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.