1 Holders of melter’s licences and sworn trade assayers are obliged to report to the nearest Assay Office any offence against the provisions of the Act that comes to their attention.207
2 Their report must contain as much detail as possible and refer to any evidence that may exist. They are given printed forms for the reporting of offences.
3 Any offences against other criminal laws must be reported to the competent cantonal police and judicial authorities.
207 Amended by No I of the O of 26 May 2010, in force since 1 July 2010 (AS 2010 2219).
1 I titolari di una patente di fonditore, come pure i saggiatori del commercio, sono tenuti a denunziare al prossimo ufficio di controllo ogni infrazione alle disposizioni della legge, di cui vengono a conoscenza.206
2 La denunzia sarà accompagnata da un’esposizione dei fatti il più possibile esatta e, dato il caso, dell’indicazione delle prove. Dei moduli stampati sono messi a disposizione dei denunzianti.
3 Le contravvenzioni alla legge penale saranno segnalate alle autorità cantonali di polizia e giudiziarie competenti.
206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2219).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.