1 Manufacturers who themselves melt down their manufacturing waste for sale must hold an individual melter’s licence. They may not perform melting for third parties.
2 Melt products destined for assaying or for sale which originate from holders of an individual melter’s licence must be stamped with the individual melter’s mark.
188 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
1 I fabbricanti che fondono i loro cascami di fabbricazione per la vendita devono essere titolari di una patente individuale di fonditore. Non possono effettuare fusioni per conto di terzi.
2 I prodotti della fusione destinati ad essere controllati o venduti, provenienti da titolari di una patente individuale di fonditore, devono essere contrassegnati dal marchio individuale di fonditore.
185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
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