The Assay Office shall retain all documents concerning the official controlling and hallmarking for a period of five years. These shall be given the control number of the job in question.
119 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
L’ufficio di controllo conserva per cinque anni tutti i documenti relativi ai controlli e alla marchiatura ufficiale. Essi sono muniti del numero di controllo relativo a ciascun affare.
116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.