935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

935.911 Ordinanza del 30 gennaio 2019 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

Art. 9 Whitewater sports guides

1 Licensed whitewater sports guides are authorised to accompany clients within the scope of the activities defined in Article 3 paragraph 1 letter k.

2 The licence shall be granted if the whitewater sports guide:

a.
is a Canoeing Instructor with Federal PET Diploma as defined in Article 43 VPETA10 or has earned a foreign certificate of competence recognised by SERI as equivalent;
b.
guarantees that he or she will comply with the obligations under the Act and this Ordinance.

3 Trainee whitewater sports guides may conduct these activities under the direct supervision and responsibility of a person licensed for the activities defined in Article 3 paragraph 1 letter k if this is necessary for their further training.

Art. 9 Istruttori di discese in acque vive

1 L’autorizzazione per gli istruttori di discese in acque vive abilita ad accompagnare i clienti in attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera k.

2 L’autorizzazione viene concessa se l’istruttore di discese in acque vive:

a.
è «maestro di canoismo con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 LFPr11 o ha conseguito un certificato di capacità straniero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI;
b.
offre garanzia di rispettare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3 Gli istruttori di discese in acque vive in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera k, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.