1 Licensed climbing instructors are authorised to accompany clients within the scope of the activities defined in Article 3 paragraph 1 letter h on condition that a safe ascent or descent:
2 Climbing instructors are granted a licence if they:
3 Licences issued under previous laws in accordance with Annex 4 section 2 are considered to be equivalent to a Climbing Instructor with Federal PET Diploma if the holder can demonstrate that he or she has pursued the activity regularly and has completed sufficient further training.
4 Licensed climbing instructors are also authorised to accompany clients within the scope of the activities defined in Article 3 paragraph 1 letter f on condition that the climbing instructor has completed additional training provided by or recognised by the Swiss Rock Guides Association or the Swiss Mountain Guide Association which covers the areas of safety and risk management when using vie ferrate.
5 Trainee climbing instructors may conduct these activities under the direct supervision and responsibility of a person licensed for the activities defined in Article 3 paragraph 1 letter h if this is necessary for their further training.
1 L’autorizzazione per i maestri di arrampicata abilita ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera h, sempre che l’ascesa o la discesa effettuata in sicurezza:
2 L’autorizzazione viene concessa se il maestro di arrampicata:
3 Al titolo di «maestro di arrampicata con attestato professionale federale» è equiparato il titolo acquisito secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4 numero 2, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente l’attività e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata.
4 L’autorizzazione per i maestri di arrampicata abilita inoltre ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera f, sempre che il maestro di arrampicata disponga di una formazione complementare offerta dall’associazione professionale o da essa riconosciuta che tratti l’ambito della sicurezza e della gestione del rischio nell’attività su vie ferrate.
5 I maestri di arrampicata in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera h, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.