935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

935.911 Ordinanza del 30 gennaio 2019 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

Art. 27

Article 15 of the Act also applies to aspirant mountain guides, rock climbing instructors, mountain leaders and whitewater sports guides.

Art. 27

L’articolo 15 della legge si applica per analogia agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive.

20 Correzione del 7 apr. 2020 (RU 2020 1191).

 

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