1 A licence for a mountain guide or a snow sports instructor is valid for four years.
2 A licence for a business that offers activities under Article 1 paragraph 2 letters c–e is valid for two years.
3 Licences for persons staying, resident or with registered office abroad may be made valid for a shorter term.
1 L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.
2 L’autorizzazione rilasciata alle imprese che offrono attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e è valida per due anni.
3 Per le autorizzazioni rilasciate a persone con dimora, domicilio o sede all’estero può essere prevista una durata di validità più breve.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.