935.91 Federal Act of 17 December 2010 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities

935.91 Legge federale del 17 dicembre 2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

Art. 12 Information

The cantonal authority must provide third parties with information on whether a person holds a licence without proof of a legitimate interest being required.

Art. 12 Informazioni

L’autorità cantonale comunica ai terzi che lo richiedono, anche se non dimostrano un interesse legittimo, se una persona dispone di un’autorizzazione7.

7 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.