935.621 Patent Attorney Ordinance of 11 May 2011 (PatAO)

935.621 Ordinanza dell' 11 maggio 2011 sui consulenti in brevetti (OCBr)

Art. 32 Modification and deletion of particulars in the Register

The IPI shall modify or delete particulars in the Register on application by the registered person or ex officio.

It shall modify or delete particulars ex officio when the information required for registration has changed, in particular, when the registered person no longer has an address for service in Switzerland or the registered person’s address for service in Switzerland has changed.

Where the IPI modifies or deletes particulars ex officio, it shall notify the registered person of the intended amendment or deletion and set a time limit to respond. If the registered person does not comply with the time limit to respond, the IPI shall modify or delete the corresponding particulars.

The IPI may delete particulars ex officio without invitation to respond where:

a.
the Swiss Federal Department of Justice and Police orders the deletion;
b.
the Examination Committee subsequently declares an examination to be invalid;
c.
the registered person is deceased.

Art. 32 Modifica e cancellazione di informazioni nel registro

1 L’IPI modifica e cancella le informazioni nel registro su richiesta della persona iscritta o d’ufficio.

2 L’IPI procede d’ufficio alla modifica o alla cancellazione se le informazioni necessarie all’iscrizione nel registro non corrispondono più alla realtà, in particolare se la persona iscritta non ha più un recapito in Svizzera o se il recapito in Svizzera è cambiato.

3 Se la modifica o la cancellazione avviene d’ufficio, l’IPI comunica la prevista modifica o cancellazione alla persona iscritta e le impartisce un termine per prendere posizione. Se la persona iscritta non prende posizione entro tale termine, l’IPI procede alla modifica o alla cancellazione delle informazioni in questione.

4 L’IPI può cancellare le informazioni d’ufficio senza chiedere una presa di posizione se:

a.
la cancellazione è ordinata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia;
b.
la Commissione d’esame dichiara un esame nullo a posteriori;
c.
la persona iscritta è deceduta.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.