L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 95 della Costituzione federale1;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 19993,
decreta:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.