935.411 Ordinance of 24 June 2015 on Private Security Services provided Abroad (OPSA)

935.411 Ordinanza del 24 giugno 2015 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP)

Art. 11 Duty to keep records

1 The company is obliged to keep records of its activities. It must be able to provide the State Secretariat FDFA with the following information and documents at any time:

a.
the identity and address of the principal, the provider and the recipient of the service;
b.
a copy of the contract concluded with the principal;
c.
the identity of the persons implementing the contract;
d.
details of the equipment used, in particular weapons;
e.
documentary evidence of performance of the contract.

2 The members of management board shall retain the information and documents mentioned in paragraph 1 for ten years. This period does not end if the company ceases business operations.

Art. 11 Obbligo di documentazione

1 L’impresa è tenuta a documentare le sue attività. Deve essere in grado di mettere in ogni tempo a disposizione della Segreteria di Stato DFAE le informazioni e i documenti seguenti:

a.
l’identità e l’indirizzo del mandante, del fornitore e del destinatario della prestazione;
b.
una copia del contratto concluso con il mandante;
c.
l’identità delle persone incaricate dell’esecuzione del contratto;
d.
le indicazioni sui mezzi impiegati, in particolare le armi;
e.
i giustificativi dell’esecuzione del contratto.

2 I membri della direzione conservano per dieci anni le informazioni e i documenti menzionati al capoverso 1. Questo termine non scade con la cessazione dell’attività dell’impresa.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.