(Art. 7 para. 3 let. b ForA)
Compensation for deforestation may be dispensed with in the case of projects to guarantee flood protection and the rehabilitation of waters in particular in the case of areas that can no longer be stocked as forest.
17 Inserted by No I of the O of 14 June 2013, in force since 1 July 2013 (AS 2013 1983).
(art. 7 cpv. 3 lett. b LFo)
In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte da foresta.
17 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).
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