921.01 Ordinance of 30 November 1992 on Forest (Forest Ordinance, ForO)

921.01 Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ofo)

Art. 34 Worker safety

(Art. 21a and 30 ForA)

1 The cantons shall work with agricultural and forestry organisations to organise courses to improve worker safety during wood harvesting for workers with no forestry training.

2 Federally recognised courses must provide basic skills in worker safety, in particular the correct and safe felling of trees, removal of branches, and the scoring and dragging of trees and tree trunks. Such courses must run for at least 10 days in total.

53 Amended by No I of the O of 17 Aug. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3215).

Art. 34 Sicurezza sul lavoro

(art. 21a e 30 LFo)

1 In collaborazione con organizzazioni specializzate, i Cantoni provvedono affinché alla manodopera forestale non qualificata siano offerti corsi per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

2 I corsi riconosciuti dalla Confederazione devono riguardare le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sull’abbattimento, la sramatura, la depezzatura e l’esbosco a regola d’arte e in sicurezza di alberi e tronchi d’alberi; devono avere una durata di almeno dieci giorni.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.