1 DETEC shall issue an ordinance on the implementation of the provisions of this section.
2 It may allow, for scientific purposes, the import and use of forest reproductive material, the suitability and origin of which are not proven.
1 Il DATEC emana un’ordinanza concernente l’applicazione delle disposizioni della presente sezione.
2 Esso può prevedere la possibilità di importare e di utilizzare a fini scientifici materiale di riproduzione forestale le cui idoneità e provenienza non sono comprovate.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.