Where necessary for the protection of human life and significant material assets, the cantons shall secure avalanche, landslide, erosion and rockfall areas and carry out torrent control works in forests.20 The measures used should be as natural as possible.
20 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti.22 Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura.
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
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