Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1–4, 16h, 16k capoversi 1 e 2bis, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2,
23 capoverso 1, 23a capoverso 1, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3
dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica;
d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI),3
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1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.