Animals from embryo transfer which were already kept on the holding before 1 January 2001 may still be kept until their departure according to the provisions of this Ordinance.
223 Inserted by No I of the O of 7 Nov. 2001, in force since 1 Jan. 2002 (AS 2001 3542).
Animali provenienti da un trasferimento di embrioni che erano già detenuti nell’azienda prima del 1° gennaio 2001 possono essere detenuti fino alla loro partenza conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
218 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.