1 The name shall be entered in the Register of Designations of Origin and Geographical Indications where:
2 Registration shall be published in the Swiss Official Gazette of Commerce.
36 Amended by No I of the O of 14 Nov. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 6109).
1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:
2 La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3903).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.