910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

Art. 72 Subsidies for ensuring supplies

1 Subsidies for ensuring supplies are paid to maintain reliable food supplies for the population. These subsidies include:

a.
a basic payment per hectare to maintain production capacity;
b.
a payment per hectare to ensure an adequate proportion of open farmland with long-term cropping;
c.
a graduated payment per hectare for degree of difficulty in upland and mountain areas to maintain production capacity under climatic difficulties.

2 In the case of grazing land, subsidies are only paid if the farm has a minimum number of cattle. The Federal Council shall stipulate minimum livestock numbers. It may decide that no minimum is necessary for cultivated meadows and areas of land reserved for promoting biodiversity, and set a lower basic payment for the latter.

3 Subsidies for ensuring supply may also be paid for land in other countries along the Swiss border under the terms of Article 43 paragraph a of the Customs Tariff Act of 18 March 2005108.

Art. 72 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento

1 Per garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sono versati contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. I contributi comprendono:

a.
un contributo di base per ettaro, al fine di mantenere la capacità di produzione;
b.
un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e di superfici con colture perenni;
c.
un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo le zone, nella regione di montagna e collinare, al fine di mantenere la capacità di produzione in condizioni climatiche difficili.

2 Per la superficie inerbita i contributi sono versati soltanto se è raggiunta una densità minima di animali. Il Consiglio federale stabilisce la densità minima di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Può prevedere che per i prati artificiali e le superfici per la promozione della biodiversità non vi sia una densità minima di animali da raggiungere e stabilire un contributo di base inferiore per le superfici per la promozione della biodiversità.

3 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005107 sulle dogane.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.