830.2 Federal Act of 16 June 2017 on the Institution for the Administration of the Swiss Federal Social Security Funds AHV, IV and EO (Social Security Funds Act)

830.2 Legge federale del 16 giugno 2017 sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)

Art. 7 Board of Directors

1 The Board of Directors is the supreme governing body.

2 It comprises eleven qualified members, who must guarantee irreproachable business conduct. Swiss employer and employee associations and the Confederation must be appropriately represented.

3 The Federal Council determines a profile of requirements for holding office on the Board of Directors.

4 It appoints the members for a term of office of four years and names the Chair and Vice-Chair. Each member may be reappointed twice and removed at any time for good cause.

5 The Federal Council determines the fee paid to the members of the Board and their other contractual conditions.

6 The contract between the members of the Board of Directors and the Institution is governed by public law. In addition, the provisions of the Code of Obligations6 apply by analogy.

7 The members of the Board of Directors must perform their tasks and duties with all due diligence and safeguard the Institution’s interests in good faith. They are required to observe secrecy on official matters both during their term of office as members of the Board of Directors and after the termination of their mandate.

8 They must disclose their interests to the Federal Council prior to their appointment and give immediate notice of any changes during their membership of the Board. The Board of Directors provides information on such interests in the management report (Art. 16 para. 1 let. b).

Art. 7 Consiglio di amministrazione

1 Il consiglio di amministrazione è l’organo direttivo superiore.

2 È composto di 11 esperti del ramo che garantiscano un’attività irreprensibile. Le associazioni svizzere dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Confederazione vi sono adeguatamente rappresentate.

3 Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio di amministrazione.

4 Nomina i membri per un periodo di quattro anni e designa il presidente e il vicepresidente. Può rinnovare il mandato dei membri per due volte. In presenza di gravi motivi, può revocare un membro in qualsiasi momento.

5 Stabilisce l’onorario dei membri del consiglio di amministrazione e le altre condizioni contrattuali.

6 Il contratto tra i membri del consiglio di amministrazione e l’istituto è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni6.

7 I membri del consiglio di amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’istituto. Per la durata del loro mandato e dopo la cessazione dello stesso, sono tenuti a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

8 Prima della nomina dichiarano le proprie relazioni d’interesse al Consiglio federale; gli comunicano immediatamente qualsiasi cambiamento intervenuto nel corso del mandato. Il consiglio di amministrazione fornisce informazioni in merito nella relazione annuale (art. 16 cpv. 1 lett. b).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.