1 The authority issuing a ruling or the appeal authority may revoke the suspensive effect of an objection or an appeal.
2 If an objection or an appeal is given suspensive effect, the authority issuing the ruling or the appeal authority may take precautionary measures.
1 L’autorità di decisione e l’autorità di ricorso possono revocare l’effetto sospensivo a un’opposizione o a un ricorso.
2 Se un’opposizione o un ricorso ha effetto sospensivo, l’autorità di decisione o l’autorità di ricorso può prendere misure cautelari.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.