1 The Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) shall operate an information system:
2 The FSVO information system is part of the joint central information system along the food chain of the Federal Office for Agriculture (FOAG) and of the FSVO that aims to guarantee the safety of foodstuffs and utility articles, fodder safety, animal welfare, animal protection and faultless primary production.
3 The FSVO information system shall contain personal data including:
4 In terms of their statutory duties, the following authorities may process data in the FSVO information system online:
5 In order to fulfil their duties, the following authorities may access the following data in the FSVO information system online:
6 The Federal Council shall regulate the following in relation to the FSVO information system:
7 Cantons that use the FSVO information system for their own enforcement duties use must issue equivalent data protection provisions for their field of activity and designate an authority to oversee compliance.
16 Amended by No I 32 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change to the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).
17 Amended by No I 32 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change to the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) gestisce un sistema d’informazione al fine di:
2 Il sistema d’informazione dell’USAV è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e all’USAV, inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, degli oggetti d’uso e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché una produzione primaria ineccepibile.
3 Il sistema d’informazione dell’USAV contiene dati personali, inclusi:
4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono trattare online i dati nel sistema d’informazione dell’USAV:
5 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità e i servizi qui appresso possono richiamare online i dati seguenti nel sistema d’informazione dell’USAV:
6 Per il sistema d’informazione dell’USAV il Consiglio federale disciplina:
7 I Cantoni che utilizzano il sistema d’informazione dell’USAV per i propri compiti di esecuzione sono tenuti a emanare per il loro settore disposizioni sulla protezione dei dati equivalenti e a designare un organo incaricato di vigilare sull’osservanza di tale disciplinamento.
16 Nuovo testo giusta il n. I 32 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
17 Nuovo testo giusta il n. I 32 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.