1 The Confederation shall procure and study the scientific information necessary for the application of this Act.
2 It may conduct studies itself or in collaboration with the cantons.
1 La Confederazione ricerca e procura le basi scientifiche necessarie all’applicazione della presente legge.
2 Può eseguire rilevazioni direttamente o in collaborazione con i Cantoni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.