1 The competent authorities shall inform the general public in particular about:
2 The competent federal authorities may communicate nutritional knowledge of general interest to the general public and to compulsory schools that is in particular relevant to health care, health protection and sustainable nutrition.
3 They may support the public information work of other institutions.
4 The following shall not be made available to the general public:
1 Le autorità competenti informano il pubblico in particolare:
2 Le autorità federali competenti possono diffondere informazioni presso il pubblico e la scuola dell’obbligo sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti segnatamente per la prevenzione delle malattie, la protezione della salute e l’alimentazione sostenibile.
3 Esse possono promuovere le attività di informazione di altre istituzioni.
4 Non sono resi accessibili al pubblico:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.