814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Art. 6 Taking due care

1 Any person handling organisms in the environment in ways other than marketing must take all due care to ensure that organisms, their metabolic and waste products:

a.
cannot endanger human beings, animals or the environment;
b.
do not harm biological diversity or its sustainable use.

2 In particular, the relevant regulations and the distributor's instructions and recommendations must be observed.

Art. 6 Diligenza

1 Chi utilizza organismi nell’ambiente a fini diversi dalla messa in commercio deve impiegare ogni cura imposta dalle circostanze affinché gli organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti non possano:

a.
mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente;
b.
pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

2 Devono in particolare essere rispettate le relative prescrizioni, nonché le istruzioni e raccomandazioni del fornitore.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.