814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Art. 52 Control

1 If organisms appear that could endanger human beings, animals or the environment or could harm biological diversity and the sustainable use thereof, the cantonal authorities shall prescribe appropriate control measures and, if necessary and useful, measures to prevent their future occurrence.

2 The cantonal authorities shall inform the FOEN and other affected federal agencies about the occurrence and control of such organisms. They may draw up a publicly accessible cadastral register of the sites of the organisms.

3 The FOEN shall coordinate, as far as is necessary, the control measures and shall develop, together with the other affected federal agencies and the cantons, a national strategy to control the organisms.

4 Regulations in other federal legislation on the control of harmful organisms are reserved.

Art. 52 Lotta

1 Se compaiono organismi che potrebbero mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, i Cantoni ordinano le misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza.

2 I Cantoni informano l’UFAM e gli altri servizi federali interessati in merito alla comparsa di tali organismi e alla lotta contro di essi. Possono allestire un catasto pubblico dei siti in cui si trovano questi organismi.

3 Se necessario, l’UFAM coordina le misure di lotta e sviluppa, in collaborazione con gli altri servizi federali interessati e con i Cantoni, una strategia nazionale di lotta contro gli organismi.

4 Sono fatte salve le disposizioni di altri atti normativi federali che disciplinano la lotta contro organismi nocivi.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.