814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Art. 45 New findings

1 If one of the specialist agencies involved in the procedure comes into possession of new findings about the risks posed by the marketing, it shall inform the licensing authority.

2 The specialist agencies whose agreement is necessary for the issue of a licence may demand that the licensing authority, in particular:

a.
change the conditions imposed for the marketing;
b.
if necessary, prohibit the marketing temporarily or indefinitely;
c.
in serious cases, order the return of organisms placed on the market.

3 If the licensing authority comes into possession of such new findings or if such new findings are reported by the applicant or licence holder (Art. 31), it shall order the necessary measures after consulting the SECB and the ECNH, and with the agreement of the federal agencies involved in the procedure. No consultation is required for precautionary measures if the risk is imminent. The licensing authority shall inform without delay the specialist agencies about the new findings and the measures taken.

Art. 45 Nuove conoscenze

1 Se, dopo il rilascio dell’autorizzazione, uno dei servizi specializzati coinvolti nella procedura acquisisce nuove conoscenze in merito ai rischi connessi alla messa in commercio, le comunica all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione.

2 I servizi specializzati il cui consenso è necessario per il rilascio dell’autorizzazione possono esigere in particolare che l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione:

a.
modifichi gli oneri stabiliti per la messa in commercio;
b.
se necessario, vieti temporaneamente o definitivamente la messa in commercio;
c.
in casi gravi, ordini il ritiro degli organismi messi in commercio.

3 Se acquisisce nuove conoscenze o ne riceve notifica da parte del richiedente o del titolare dell’autorizzazione (art. 31), l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione decide le misure necessarie dopo aver consultato la CFSB e la CENU e aver ottenuto il consenso dei servizi federali interessati. Non è necessaria alcuna consultazione per le misure preventive qualora un ritardo costituisca un pericolo. L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione informa immediatamente i servizi specializzati in merito alle nuove conoscenze acquisite e alle misure decise.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.