1 The FOEN shall examine whether the documentation submitted (Art. 19, 20 or 21) for evaluating the application is complete. If the documentation is incomplete, it shall return this to the applicant for supplementation or revision, indicating which information is lacking.
2 It shall give notice of receipt of the application in the Federal Gazette, when the application is complete, and shall ensure that the non-confidential documents are displayed for 30 days for examination:
3 Any person who claims party rights in accordance with the the Federal Act of 20 December 196857 on Administrative Procedure must object in writing during the display period, giving details of their party status.
4 During the display period all further persons may submit a written statement on the files.
5 The FOEN may take part in public information events to inform the public about the progress of the procedure.
1 L’UFAM controlla se la documentazione presentata per la valutazione della domanda (art. 19, 20 o 21) è completa. In caso di documentazione incompleta, la rinvia al richiedente affinché la completi o la rielabori con le informazioni mancanti indicate.
2 L’UFAM pubblica sul Foglio federale il deposito della domanda appena questa è completa e provvede affinché gli atti non confidenziali possano essere consultati per un periodo di 30 giorni:
3 Chi, secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196857 sulla procedura amministrativa, fa valere i propri diritti di parte deve presentare ricorso per scritto durante il termine di esposizione pubblica indicando la qualità di parte.
4 Durante il termine di esposizione pubblica, inoltre, qualsiasi altra persona può esprimersi per scritto in merito agli atti.
5 L’UFAM può partecipare a manifestazioni informative pubbliche; in tale ambito informa sullo svolgimento della procedura.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.