814.81 Ordinance of 18 May 2005 on the Reduction of Risks relating to the Use of Certain Particularly Dangerous Substances, Preparations and Articles (Chemical Risk Reduction Ordinance, ORRChem)

814.81 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Preamble

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge
del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 nonché 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2
della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque;
visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 20144
sulle derrate alimentari;
visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20165 sull’energia (LEne);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956
sugli ostacoli tecnici al commercio,7

ordina:

1 RS 813.1

2 RS 814.01

3 RS 814.20

4 RS 817.0

5 RS 730.0

6 RS 946.51

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 162).

 

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