Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge
del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 nonché 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2
della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque;
visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 20144
sulle derrate alimentari;
visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20165 sull’energia (LEne);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956
sugli ostacoli tecnici al commercio,7
ordina:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.