814.711 Ordinance of 27 February 2019 to the Federal Act on Protection against the Risks associated with Non-Ionising Radiation and with Sound (O-NIRSA)

814.711 Ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)

Art. 13 Event with laser radiation in the audience zone

1 Any person who conducts an event with laser radiation in the audience zone, at which a laser device of Class 1M, 2M, 3R, 3B or 4 is operated, must appoint a person meeting the requirements of paragraph 2 letter a to do this.

2 The person who operates the laser device must:

a.
have a certificate of competence level 2 as specified in Article 16 letter b;
b.
comply with the requirements specified in Annex 3 Number 1.2;
c.
notify the FOPH, via its notification portal, no later than 14 days before the event, in accordance with Annex 3 Numbers 2.1 and 2.3.

3 Persons with a certificate of competence level 2 may instruct a person with a certificate of competence level 1 to supervise an event with laser radiation in the audience zone.

Art. 13 Manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico

1 Chi organizza una manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico per la quale è previsto l’utilizzo di un apparecchio laser di classe 1M, 2M, 3R, 3B o 4, deve avvalersi di una persona secondo il capoverso 2 lettera a.

2 La persona che utilizza l’apparecchio laser deve:

a.
possedere un attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b;
b.
rispettare le prescrizioni di cui allallegato 3 numero 1.2;
c.
notificare allUFSP tramite il suo portale di notifica le indicazioni di cui allallegato 3 numeri 2.1 e 2.3 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

3 Per sorvegliare una manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico, una persona con attestato di competenza può avvalersi di una persona con conferma di competenza che ha istruito.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.