1 The canton shall consult the FOEN before it orders an investigation, monitoring or remediation measure.
2 The FOEN need not be consulted in accordance with paragraph 1 if any one of the requirements of Article 16 paragraph 3 is fulfilled.
1 Il Cantone consulta l’UFAM prima di ordinare un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento.
2 La consultazione dell’UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 3.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.