1 The authorities shall identify the polluted sites by evaluating existing information such as maps, registers and reports. They may obtain information from the holders of the sites or from third parties.
2 They shall give notice of the content of the proposed register entry to the holders and provide them with the opportunity to state their opinion and to provide clarification. At the request of the holders, the authorities shall issue a declaratory ruling.
3 They shall enter in the Register those sites that are established as polluted in accordance with paragraphs 1 and 2 or where there is a high probability that they are polluted. Where possible, the entries shall contain the following information:
4 The authorities shall divide the polluted sites into the following categories based on the information contained in the Register, particularly with regard to type and quantity of waste delivered to the site:
5 The authorities shall prepare a list of priorities for performing the investigations. In doing so, they shall pay due regard to the information contained in the Register concerning the type and quantity of waste delivered to the polluted site, the likelihood of substances being released and the importance of the environmental areas affected.
1 L’autorità individua i siti inquinati valutando le indicazioni disponibili quali carte, elenchi e notifiche. Può richiedere informazioni ai titolari dei siti oppure a terzi.
2 L’autorità comunica ai titolari dei siti le indicazioni previste per l’iscrizione nel catasto e dà loro l’opportunità di pronunciarsi in merito e di procedere a indagini. Su richiesta dei titolari emette una decisione d’accertamento.
3 L’autorità iscrive nel catasto i siti per i quali, giusta i capoversi 1 e 2, è accertato che siano inquinati o che con grande probabilità è prevedibile che lo siano. Nella misura del possibile le iscrizioni contengono indicazioni riguardanti:
4 Sulla base delle indicazioni contenute nel catasto, segnatamente di quelle sul tipo e sulla quantità di rifiuti pervenuti nel sito, l’autorità suddivide i siti inquinati nelle categorie seguenti:
5 Per l’esecuzione delle indagini l’autorità stabilisce un ordine di priorità. Sulla base delle indicazioni contenute nel catasto, tiene conto del tipo e della quantità di rifiuti pervenuti nel sito, delle possibilità di emissione di sostanze nonché dell’importanza dei settori ambientali toccati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.