814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Art. 6 Reporting

1 Each year, the cantons shall draw up publicly accessible lists with the following information and submit the same to the FOEN:

a.
quantities of categories of waste11 mentioned in Annex 1 that are disposed of on their territory;
b.12
facilities for treating construction waste and facilities for treating metallic waste on their territory in which more than 1000 t waste is treated each year;
c.
other waste disposal facilities on their territory in which more than 100 t waste is disposed of each year.

2 The Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications may the revise the categories of waste specified in Annex 1 to take account of technical developments.

3 The cantons shall submit a report to the FOEN on request on the operation and condition of the landfills on their territory.13 The report shall contain the following information in particular:

a.
the quantity and type of the deposited waste as well as remaining quantities of existing landfills;
b.
in the case of new landfills and alterations to existing landfill sites: evidence that the facilities on the site satisfy the requirements of Annex 2 numbers 2.1–2.4;
c.
where applicable, any measures taken under Article 53 paragraph 4 to prevent possible harmful effects or nuisances being caused to the environment by landfills.

11 Term in accordance with No I of the O of 23 Feb. 2022, in force since 1 April 2022 (AS 2022 161). This change has been made throughout the text, other than in Art. 2.

12 Amended by No I of the O of 12 Feb. 2020, in force since 1 April 2020 (AS 2020 801).

13 Amended by No I of the O of 21 Sept. 2018, in force since 1 Nov. 2018 (AS 2018 3515).

Art. 6 Resoconto

1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all’UFAM:

a.
la quantità delle categorie di rifiuti11 di cui all’allegato 1 smaltiti sul loro territorio;
b.12
gli impianti per il trattamento di rifiuti edili e gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;
c.
gli altri impianti per i rifiuti, presenti sul loro territorio, nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti.

2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aggiornare le categorie di rifiuti di cui all’allegato 1 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico.

3 Su richiesta, i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto sull’esercizio e sulla situazione delle discariche che si trovano sul loro territorio.13 Il rapporto contiene in particolare le informazioni seguenti:

a.
la quantità e la tipologia di rifiuti depositati e il volume restante delle discariche esistenti;
b.
in caso di nuove discariche o di modifiche di opere di costruzione relative a discariche, la prova che gli impianti delle opere di costruzione soddisfano i requisiti riportati nell’allegato 2 numeri 2.1–2.4;
c.
eventualmente, le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 volte a prevenire potenziali effetti dannosi o molesti delle discariche sull’ambiente.

11 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.