1 In composting and fermentation facilities that accept more than 100 t of waste each year, biogenic waste may only be allowed to decompose or ferment if it is suitable for the relevant procedure due to its properties, and in particular its nutrient and pollutant content, and for recovery as fertiliser as defined in Article 5 of the Fertiliser Ordinance of 10 January 200143 (FertO). Waste that is fermented in facilities for co-fermentation in waste water treatment plants is exempt from the requirement of suitability as fertiliser.
2 Packaged biogenic waste may only be allowed to decompose or ferment in composting and fermentation facilities in accordance with paragraph 1 other than waste water treatment plants if:
3 The regulations in the FertO and the ORRChem44 relating to compost and digestates also apply.
1 Negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del 10 gennaio 200143 sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell’idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.
2 I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l’imballaggio:
3 Per il resto si applicano le prescrizioni dell’OCon e della ORRPChim44 concernenti il compost e il digestato.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.