1 Licences granted prior to the commencement of this Ordinance shall remain valid until their renewal or expiry. The duties arising from a licence are based on the provisions of this Ordinance.
2 Proceedings which are pending when this Ordinance comes into force are subject to the provisions of this Ordinance.
3 The limit for the equivalent dose for the lens of the eye specified in Article 56 paragraph 3 letter a applies from 1 January 2019; before that date, the limit specified in current legislation applies.
4 Article 43 (Licence holders’ self-evaluation and quality manual) must be implemented no later than two years after the commencement of this Ordinance.
5 Any person who, when this Ordinance comes into force, holds a licence for a high‑activity sealed source must:
6 Any person who, when this Ordinance comes into force, owns an enterprise where there is an increased likelihood of orphan radioactive materials being encountered must implement the measures specified in Article 104 no later than three years after the commencement of this Ordinance and apply for a licence for the activity.
7 Radioactive waste which, when this Ordinance comes into force, is already in storage for decay as specified in Article 117 paragraph 2 may, after a new assessment on the basis of the new clearance limits, be stored for a maximum of another 30 years. The assessment must be presented to the supervisory authority no later than two years after the commencement of this Ordinance.
8 The cantons shall modify the building permission procedure within two years after the commencement of this Ordinance in such a way that it meets the requirements specified in Article 163 paragraph 1.
9 Article 171 (Long-term contamination following an emergency) does not apply until three years after the commencement of this Ordinance.
1 Le licenze rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino al loro rinnovo o alla loro scadenza. Gli obblighi derivanti dal rilascio di una licenza si basano sulle disposizioni della presente ordinanza.
2 Ai procedimenti pendenti all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni della stessa.
3 Il limite di dose equivalente per il cristallino di cui all’articolo 56 capoverso 3 lettera a è valido a partire dal 1° gennaio 2019; prima si applica il limite secondo il diritto anteriore.
4 L’articolo 43 (autovalutazione e manuale di qualità dei titolari delle licenze) deve essere attuato al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
5 Chi all’entrata in vigore della presente ordinanza è titolare di una licenza per una sorgente sigillata ad alta attività deve:
6 Chi all’entrata in vigore della presente ordinanza è titolare di un’azienda in cui sussiste un’elevata probabilità di rinvenimento di materiali radioattivi orfani deve, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, attuare le misure di cui all’articolo 104 e chiedere una licenza per l’attività.
7 Le scorie radioattive che all’entrata in vigore della presente ordinanza sono già state poste in stoccaggio per il decadimento radioattivo ai sensi dell’articolo 117 capoverso 2 possono rimanere in stoccaggio per un massimo di altri 30 anni dopo essere state nuovamente valutate in base ai nuovi livelli di allontanamento. La valutazione deve essere presentata all’autorità di vigilanza al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
8 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Cantoni adeguano la procedura per il rilascio dell’autorizzazione edilizia in modo che adempia i requisiti previsti dall’articolo 163 capoverso 1.
9 L’articolo 171 (contaminazione a lungo termine dopo un’emergenza) si applica solo tre anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.