1 The supervisory authorities may, by mutual agreement, commission research projects concerning the effects of radiation and radiological protection, or participate in such projects.
2 The PSI, the Spiez Laboratory and other federal establishments shall, as far as possible, place themselves at the disposal of the supervisory authorities to carry out research projects concerning the effects of radiation and radiological protection.
1 Le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, incaricare terzi di svolgere progetti di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione, oppure parteciparvi esse stesse.
2 L’IPS, il Laboratorio di Spiez e altri organismi della Confederazione, secondo le loro possibilità, rimangono a disposizione delle autorità di vigilanza per l’esecuzione di mandati di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.