1 Persons specified in Article 172 paragraph 1 letters b–d who work in the medical, industrial and nuclear energy sectors require recognised radiological protection training including an examination.
2 The FDHA, in consultation with ENSI and the DDPS, shall determine which persons require what training.
3 The FDHA, in consultation with ENSI and the DDPS, shall specify whether the training for persons specified in Article 172 paragraph 1 letters a and e requires recognition.
1 Le persone di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettere b−d che operano nei settori della medicina, dell’industria e degli impianti nucleari necessitano di una formazione riconosciuta in radioprotezione con esame finale.
2 Il DFI determina, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, quale formazione sia necessaria per quali persone.
3 Stabilisce, d’intesa con l’IFSN e con il DDPS, se sia necessario un riconoscimento della formazione per le persone di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettere a ed e.
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